Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Cc. (dep. 17/03/2017) Rv. 269789 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Sentenza della Corte di cassazione avente per oggetto il rigetto di un incidente di esecuzione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)