Sez. L, Sentenza n. 7160 del 01/07/1993 (Rv. 482960 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Condizioni - Cosiddetti picchi anomali - Esclusione - Clausole di computo della sola maggiorazione e non dell'intero compenso - Nullità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
La computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità presuppone la continuità di tale lavoro, che deve essere provata dal lavoratore, ma non ne implica una preventiva pattuizione né la predeterminazione o predeterminabilità secondo parametri prefissati, restando esclusi dalla detta computabilità i compensi per quelle prestazioni straordinarie a carattere saltuario o non continuativo, i quali, pertanto, nell'ipotesi in cui il compenso globale per il lavoro straordinario riguardi sia prestazioni continuative che prestazioni non continuative (nella specie, cosiddetti picchi anomali), debbono essere scorporati dal compenso per straordinario computabile al fine della determinazione dell'indennità di anzianità. La computabilità, a tale scopo, del compenso per lavoro straordinario continuativo riguarda detto compenso nella sua interezza, e non già la sola percentuale di maggiorazione per lo stesso straordinario, essendo nulle eventuali clausole derogatrici del principio di onnicomprensività adottato dagli artt. 2120, comma terzo, e 2121, comma primo, cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)