Sez. 5, Sentenza n. 2360 del 14/04/2000 Cc. (dep. 09/05/2000) Rv. 217251 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sequestro conservativo chiesto dal PM - Effetti direttamente vantaggiosi per la parte civile - Esclusione - Soddisfacimento della parte civile sui beni in sequestro dopo il soddisfacimento delle pretese dell'erario - Condizioni - Autonoma richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di sequestro conservativo, il terzo comma dell'art. 316 cod. proc. pen. (prevedente che il sequestro disposto a richiesta del P M giova anche alla parte civile) non va intesto nel senso che il P M sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal PM, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento - subordinatamente a quello dell'erario dello Stato - delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)