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Sez. 6, Sentenza n. 1614 del 27/04/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 203652 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Finalità della misura - Rapporto di accessorietà rispetto alla condanna alle restituzioni o al risarcimento - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203652-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere

Il sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.) esplica una funzione cautelare a tutela dei diritti derivanti dalle statuizioni civili di condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni, anche in forma generica, che, ai sensi degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., possono essere contenute in una già pronunziata o futura sentenza di condanna penale e, quindi, si pone, rispetto a tali statuizioni, in un rapporto di natura servente e, in senso lato, accessorio. Ne consegue che, proprio in virtù di tale rapporto, nel caso di condanna al risarcimento dei danni, la giurisdizione, rispetto alla misura cautelare, non assume profili diversi da quelli attinenti al provvedimento principale costituito dalla sentenza, in quanto il giudice penale, se è competente ad emettere a favore della parte civile una siffatta condanna, lo è del pari ad adottare anche il sequestro conservativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)