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Sez. 3, Sentenza n. 3054 del 25/05/1979 (Rv. 399409 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - SOSPENSIONE E CONTRORDINE - IN GENERE - MODALITA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL DESTINATARIO - DISPOSIZIONI IMPARTITE AL VETTORE - MODIFICAZIONI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DEL MITTENTE - FATTISPECIE (PAGAMENTO IN CONTANTI O CON ASSEGNI CIRCOLARI ANZICHE CON ASSEGNI IN CONTO CORRENTE).*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399409-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - SOSPENSIONE E CONTRORDINE - IN GENERE - MODALITA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL DESTINATARIO - DISPOSIZIONI IMPARTITE AL VETTORE - MODIFICAZIONI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DEL MITTENTE - FATTISPECIE (PAGAMENTO IN CONTANTI O CON ASSEGNI CIRCOLARI ANZICHE CON ASSEGNI IN CONTO CORRENTE).*

Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le Disposizioni gia impartite al vettore in ordine alle modalita di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui e gravata la cosa trasportata. (nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni in conto corrente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1685

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)