Sez. 3, Sentenza n. 931 del 26/01/1995 (Rv. 489981 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - SOSPENSIONE E CONTRORDINE - IN GENERE | Esercizio del diritto di contrordine da parte del mittente - Forma determinata - Esclusione - Consenso del vettore - Necessità - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - SOSPENSIONE E CONTRORDINE - IN GENERE
In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di "contrordine" del mittente (art. 1685 cod. civ.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1685
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)