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Sez. 3, Sentenza n. 931 del 26/01/1995 (Rv. 489981 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - SOSPENSIONE E CONTRORDINE - IN GENERE | Esercizio del diritto di contrordine da parte del mittente - Forma determinata - Esclusione - Consenso del vettore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489981-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - SOSPENSIONE E CONTRORDINE - IN GENERE

In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di "contrordine" del mittente (art. 1685 cod. civ.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1685

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)