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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità. ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666112-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)