Sez. 3, Ordinanza n. 9234 del 12/04/2026 (Rv. 677586-01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Terzo pignorato - Giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)