Sez. 5, Sentenza n. 1260 del 30/11/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116871 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONDANNE SUCCESSIVE AI FATTI PER CUI SI PROCEDE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONDANNE SUCCESSIVE AI FATTI PER CUI SI PROCEDE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITA.*
Il giudice puo negare le attenuanti generiche richiamandosi a condanne posteriori alla data di consumazione dei reati sottoposti al suo esame. Invero il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale inteso alla concessione od al diniego delle attenuanti generiche, legittimamente puo fare riferimento alla personalita dell'imputato, personalita che e lumeggiata, fra l'altro, da tutti i suoi precedenti penali sia anteriori che posteriori ai reati in esame. (Conf 110909, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)