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Sez. 2, Sentenza n. 1570 del 22/05/1972 (Rv. 358305 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO CON STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMMITTENTE CIRCA L'EFFETTUAZIONE AD OPERA DI UN INGEGNERE DEI CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358305-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO CON STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMMITTENTE CIRCA L'EFFETTUAZIONE AD OPERA DI UN INGEGNERE DEI CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO - IRRILEVANZA.*

Il geometra che provveda alla progettazione di un edificio per la cui realizzazione debba essere impiegato il cemento armato, e privo di Azione per il pagamento del compenso professionale - essendo il rapporto tra le parti nullo ai sensi degli articoli 1418 e 2231 cod civ - anche se il committente sia a conoscenza della circostanza che, per i calcoli in cemento armato, il professionista si avvarra dell'opera di un ingegnere ovvero ne sia venuto a conoscenza dopo la progettazione e l'utilizzazione dell'edificio.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)