Sez. 2, Sentenza n. 1347 del 15/04/1976 (Rv. 380044 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONI CONSENTITE - LIMITI - CONTRATTI RELATIVI A PROGETTAZIONI NON CONSENTITE - NULLITA - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - INSUSSISTENZA.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONI CONSENTITE - LIMITI - CONTRATTI RELATIVI A PROGETTAZIONI NON CONSENTITE - NULLITA - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - INSUSSISTENZA.*
A norma dell'art 16 del regolamento approvato con RD 11 febbraio 1929, n 274, i Geometri possono progettare solo 'modeste costruzioni civilì; la possibilita, per gli stessi, di progettare opere che comportino l'impiego di cemento armato e limitata alle 'piccole costruzioni accessoriè di edifici rurali o per edifici ad uso di industrie agricole, di limitata importanza e di struttura ordinaria, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non possano, comunque, implicare pericolo per l'incolumita delle persone (art 16, lettera m). all'infuori dei casi predetti, per i Geometri sussiste il divieto, sancito dal RD 16 novembre 1933, n 2229, di progettare costruzioni con cemento armato, detto decreto riservando alla Competenza degli ingegneri e degli architetti la progettazione e direzione di ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio - semplice o armato - abbiano funzioni statiche e quindi interessino l'incolumita delle persone. Le limitazioni imposte ai Geometri devono poi, logicamente, riguardare non solo i progetti esecutivi, ma anche i progetti di massima, poiche l'approntamento di questi ultimi non puo prescindere dalle necessarie operazioni di calcolo dei conglomerati cementizi necessari per la costruzione progettata. Dall'inosservanza degli anzidetti precetti di legge, quindi, deriva - a norma dell'art 1418 cod civ in relazione all'art 2229 dello stesso codice - la nullita assoluta del rapporto costituitosi tra professionista e cliente, con l'ulteriore conseguenza che, in tali casi, il professionista non ha Azione per il pagamento del compenso, come espressamente stabilito dall'art 2231 cod civ. (V 1570/72, mass n 358305).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)