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Sez. F, Sentenza n. 6136 del 17/11/1980 (Rv. 409884 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DOMANDE GIUDIZIALI PROPOSTE DAL DIPENDENTE CONTRO IL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO NONCHE CONTRO IL MEDESIMO IN RELAZIONE AL RAPPORTO ASSICURATIVO ED IN CONTRADDITTORIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - DEROGHE PER RAGIONI DI CONNESSIONE OD ACCESSORIETA - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409884-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DOMANDE GIUDIZIALI PROPOSTE DAL DIPENDENTE CONTRO IL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO NONCHE CONTRO IL MEDESIMO IN RELAZIONE AL RAPPORTO ASSICURATIVO ED IN CONTRADDITTORIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - DEROGHE PER RAGIONI DI CONNESSIONE OD ACCESSORIETA - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*

Qualora un dipendente proponga, con lo stesso atto introduttivo, alcune domande contro il datore di lavoro, per l'adempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (nella specie, riconoscimento di qualifica superiore, pagamento delle relative spettanze retributive, Costituzione di rendita vitalizia per omesso versamento di contributi assicurativi caduti in prescrizione), nonche altre domande contro il datore di lavoro medesimo, ed in contraddittorio degli enti previdenziali, per l'adempimento di obblighi contributivi nei confronti di questi ultimi, i criteri per individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente, fissati, rispettivamente per le une e per le altre domande, dagli artt 413 secondo comma e 444 terzo comma cod proc civ, non possono trovare deroga per ragioni di connessione od accessorieta, sicche, ove tali criteri portino all'affermazione della Competenza territoriale di giudici diversi, le relative cause vanno separate, salva la sospensione di quella la cui definizione postuli la decisione dell'altra.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)