Sez. L, Sentenza n. 92 del 11/01/1982 (Rv. 417775 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONE DEL LAVORATORE CONTRO IL DATORE DI LAVORO, RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO, ED AZIONE CONTRO IL MEDESIMO ED IN CONTRADDITTORIO CON L'INPS TENDENTE RISPETTIVAMENTE ALLA CORRESPONSIONE DELLE CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE ED ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONE DEL LAVORATORE CONTRO IL DATORE DI LAVORO, RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO, ED AZIONE CONTRO IL MEDESIMO ED IN CONTRADDITTORIO CON L'INPS TENDENTE RISPETTIVAMENTE ALLA CORRESPONSIONE DELLE CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE ED ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Nel caso in cui il lavoratore esperisca, con lo stesso atto introduttivo, un'Azione contro il datore di lavoro, tendente alla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento dello stipendio ed al risarcimento del danno, ed altra Azione, autonoma pur se accessoria, contro il medesimo soggetto nonché in contraddittorio con l'i.N.P.S., quale ente assicuratore, tendente alla corresponsione, da parte del datore di lavoro, delle contribuzioni assicurative e previdenziali ed alla correlativa regolarizzazione, da parte dell'ente, della posizione assicurativa dell'istante, i criteri per l'individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente, fissati, rispettivamente per l'una e per l'altra controversia, dagli artt. 413, secondo comma, e 444, terzo comma, cod. proc. civ., non possono trovare deroga per ragioni di accessorietà, sicché ove essi portino all'affermazione della Competenza territoriale di giudici diversi, le due cause vanno separate, salva la possibilità della sospensione della controversia in materia previdenziale in attesa della decisione, con sentenza passato in giudicato, della controversia in materia di lavoro. (V 6136/80, mass n 409884; (V 2499/80, mass n 406236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)