Sez. U, Sentenza n. 9804 del 01/10/1993 (Rv. 483862 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni | Per la promozione a qualifiche superiori - Norme interne procedimentali di un ente pubblico economico - Violazione - Conseguenze - Nullità od annullabilità dell'atto terminativo del concorso - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni
In materia di concorsi per la promozione a qualifiche superiori, la violazione delle norme interne procedimentali di un ente pubblico economico, come la SIAE, ancorché concordate in sede sindacale, configura un'ipotesi, non già di nullità od annullabilità dell'atto terminativo, bensì esclusivamente di inadempimento contrattuale che, con riguardo alla situazione giuridica dell'interessato, la quale costituisce contenuto di un diritto soggettivo - soggetto, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario - (non direttamente alla promozione, bensì) alla regolarità della procedura di valutazione ed alle opportunità che ciò poteva offrirgli, determina l'insorgere del correlato diritto al risarcimento del danno, nonché all'attuazione specifica dell'obbligo inadempiuto, senza che la detta nullità possa desumersi dal solo fatto di una disparità di trattamento che non siasi tradotta nella violazione di specifiche norme positive, attuative del principio di cui all'art. 3 Cost., di divieto di atti discriminatori.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)