diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1491 del 26/02/1996 (Rv. 496029 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Assunzione - Espletamento del relativo concorso - Sindacato del giudice ordinario - Criteri - Utilizzazione di quelli propri del diritto amministrativo - Inammissibilità - Deduzione dell'irregolarità del procedimento concorsuale - Onere probatorio del deducente - Oggetto - Funzione.
Stato
decisa il 1996-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496029-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE

Ai fini del sindacato, da parte del giudice ordinario, delle operazioni compiute da un'azienda municipalizzata nell'espletamento di un concorso per assunzione di personale, non sono utilizzabili - stante la configurabilità di tali operazioni come esercizio non di potestà pubblica di autorganizzazione ma di un potere imprenditoriale - i criteri propri del diritto amministrativo e, in particolare, l'istituto dell'eccesso di potere; pertanto, il soggetto che si dolga dell'irregolarità del procedimento concorsuale ha l'onere di indicare le norme contrattuali o regolamentari (eventualmente di contenuto identico a quelle della disciplina degli impiegati statali) vincolanti l'azienda e da questa invece non osservate, essendo tale indicazione necessaria anche ai fini della verifica del rispetto (o no) del principio di correttezza e buona fede, generalmente applicabile nei rapporti obbligatori di natura privatistica che si costituiscono con l'emissione del bando di concorso da parte di un'azienda municipalizzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)