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Sez. 5 - , Sentenza n. 8136 del 22/03/2019 (Rv. 653521 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Funzione e limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653521-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, la procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD) assolve alla funzione di attivare anticipatamente il contraddittorio in sede amministrativa, così da prevenire un possibile contenzioso, ma la mancata presentazione, in quella sede, di osservazioni e deduzioni, anche tecniche, non preclude la possibilità di contestare, purché in modo specifico, gli esiti dell'accertamento nel giudizio successivamente instaurato.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)