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Sez. 5 - , Sentenza n. 15195 del 04/06/2019 (Rv. 654133 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Classificazione doganale - Procedura ex art. 65 T.U.L.D. - Audizione personale delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654133-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia di classificazione doganale, la procedura di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 43 del 1973 non richiede, ai fini della regolarità del contraddittorio, la previa audizione personale delle parti, non necessaria in ragione del carattere altamente tecnico delle questioni controverse (Nella specie, la S.C., in assenza di indicazioni degli elementi utili che dall'audizione sarebbero potuti derivare, ha rigettato il ricorso del contribuente che comunque aveva partecipato attivamente alla procedura, depositando note e ricevendo quelle della controparte).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 65, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 66, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)