Sez. 1, Sentenza n. 720 del 14/03/1973 (Rv. 362915 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DI ESECUZIONE DI OPERE PROGRAMMATE E FINANZIATE DALLA CASSA - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITA - POTERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO DELEGATO - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DI FONDI - AZIONI PROMOSSE DAI PROPRIETARI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DI ESECUZIONE DI OPERE PROGRAMMATE E FINANZIATE DALLA CASSA - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITA - POTERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO DELEGATO - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DI FONDI - AZIONI PROMOSSE DAI PROPRIETARI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
La cassa per il Mezzogiorno - nei casi in cui, ai sensi dell'art 8 della legge 10 agosto 1950 n 646, affida l'esecuzione delle opere da essa programmate e finanziate ad organi dello stato ovvero ad aziende autonome statali o ne da la concessione ad enti locali o loro consorzi o ad altri enti pubblici - pone in essere una delegazione amministrativa, in virtu della quale al soggetto delegato spetta ogni potere e, conseguentemente, ogni Obbligo in relazione a tutta l'attivita da compiere per la realizzazione dell'opera, comprese le occupazioni e le espropriazioni per pubblica utilita che si rendano necessarie, con la conseguenza che soltanto l'ente delegato e legittimato rispetto alle azioni promosse dai proprietari dei fondi occupati o espropriati. (V 3051/71, mass n 354363).*
Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)