Sez. 3, Sentenza n. 1212 del 04/04/1975 (Rv. 374651 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NECESSITA - APPARENTE SIGNIFICATO DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NECESSITA - APPARENTE SIGNIFICATO DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Presupposto del regolamento di Competenza e la pronuncia di una sentenza che, decidendo una questione di Competenza, abbia affermato o negato che spetti al giudice adito la cognizione della causa, non bastando a determinare l'esistenza di tale presupposto l'apparente significato del dispositivo della sentenza, se a questo non corrisponde il contenuto sostanziale della pronuncia. (nella specie, l'attore, che in una procedura esecutiva era stato nominato collaboratore del custode giudiziario di un compendio immobiliare agricolo, aveva convenuto quest'ultimo davanti al giudice delle controversie individuali di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento di stipendi e indennita maturati nel corso di numerosi anni. Avendo il detto giudice rigettato nel merito la domanda perche insussistente il rapporto di lavoro subordinato, e avendo precisato che l'attore aveva solo diritto al compenso che il giudice dell'esecuzione era competente a liquidargli, il soccombente impugnava la decisione col regolamento di Competenza. La SC ha dichiarato inammissibile l'istanza, enunciando il principio di cui in massima). (V 3321/72, mass n 361145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)