Sez. 3, Sentenza n. 3321 del 27/10/1972 (Rv. 361145 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - MANCATA DECISIONE DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - MANCATA DECISIONE DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - FATTISPECIE.*
Il regolamento di Competenza, a differenza del regolamento di giurisdizione, e un vero e proprio mezzo di impugnazione e pertanto non e consentito ricorrere ad esso qualora la questione di Competenza, benche prospettata dalle parti, non sia stata esaminata e decisa dal giudice adito nel provvedimento impugnato. (nella specie, era stata intimata licenza per finita locazione con contestuale citazione davanti al pretore per la convalida. L'intimato aveva eccepito l'esistenza di una clausola compromissoria, con conseguente Competenza dell'arbitro, ed in subordine l'incompetenza del pretore per ragione di valore. Il pretore, con ordinanza, ritenuta la propria incompetenza per valore, aveva rimesso la causa al tribunale. La Corte di Cassazione ha rilevato che il pretore non aveva risolto, neppure per implicito, la questione concernente la Competenza del giudice arbitrale, prospettata con l'istanza per regolamento di Competenza ed ha dichiarato inammissibile il ricorso). (V 1407'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)