Sez. 1, Sentenza n. 10740 del 15/12/1994 (Rv. 489225 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Diritto alla cessione dell'alloggio o aspettativa giuridica della cessione - Trasmissibilità "iure successionis" - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
In materia di edilizia residenziale pubblica, il diritto alla cessione dell'alloggio (così come delineato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457) o l'aspettativa giuridica della cessione, maturata dopo l'entrata in vigore della vigente disciplina (di cui alle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457) - a differenza dei diritti nascenti dalla cessione vera e propria - non sono trasmissibili "jure successionis", essendo state abrogate dalle discipline sopravvenute tutte le disposizioni, ivi compreso l'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, idonee a consentire un trasferimento automatico all'erede di situazioni giuridiche facenti capo al "de cuius".
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)