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Sez. 2, Sentenza n. 1512 del 12/02/1988 (Rv. 457596 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO AL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457596-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO AL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

In tema di assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 così come sotto la previgente normativa, l'assegnatario il quale abbia presentato domanda di cessione in proprietà non acquista per il solo fatto della presentazione della domanda un diritto soggettivo perfetto al trasferimento dell'alloggio in suo favore ancorché sia intervenuta la formale comunicazione dell'accettazione della domanda di cessione dell'alloggio da parte dell'istituto con l'indicazione del prezzo atteso che qualsiasi causa risolutiva del rapporto di assegnazione sopravvenuta successivamente al momento in cui il detto diritto sia sorto ed esercitato dall'assegnatario, purché prima della stipulazione del relativo contratto, fa venir meno il diritto stesso ad ottenere la proprietà dell'alloggio. (Conf 2137/86, mass n 445322; (Conf 6000/82, mass n 423729).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)