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Sez. 1, Ordinanza n. 26375 del 10/10/2024 (Rv. 672751-01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL - Conseguenza automatica del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale - Esclusione - Autonomia rispetto al procedimento penale - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672751-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, così come, del resto, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL deve ritenersi autonomo rispetto a quello penale, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l'amministratore e l'oggetto dell'addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico.

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)