Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202736 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Insediamento dell'associazione nel territorio di un comune - Costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale - Possibilità - Danno per l'immagine della città, per le attività turistiche e imprenditoriali - Risarcibilità - Fattispecie: in tema di controllo da parte di una associazione criminale della casa da gioco di Sanremo.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
In materia di reati associativi, il comune nel quale la associazione si è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. (Nella fattispecie la Cassazione ha riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto al risarcimento del danno alla città di Sanremo nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)