Sez. 3, Sentenza n. 3140 del 10/09/1976 (Rv. 381915 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE NON PECUNIARIA - INDICAZIONE IN CITAZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA PRESTAZIONE INADEMPIUTA - CONDANNA EX OFFICIO AGLI INTERESSI SU TALE SOMMA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE NON PECUNIARIA - INDICAZIONE IN CITAZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA PRESTAZIONE INADEMPIUTA - CONDANNA EX OFFICIO AGLI INTERESSI SU TALE SOMMA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Quando oggetto del giudizio e il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di obbligazione contrattuale non pecuniaria e nella citazione e indicata la somma corrispondente alla prestazione inadempiuta, il giudice di merito puo condannare ex officio la parte inadempiente al pagamento degli interessi legali sulla detta somma dal momento della domanda giudiziale, in quanto essi rappresentano un elemento del danno da liquidare. Tale principio e applicabile quando il danno siasi maturato anteriormente alla domanda e gli interessi legali sulla somma ad esso equivalente rappresentino voce compensativa per il ritardato pagamento. Il principio stesso e, invece, inapplicabile quando il risarcimento, liquidato globalmente, contempli anche i danni verificatisi successivamente alla instaurazione del giudizio. (V 2871/75, mass n 367909; (V 3581/71, mass n 355278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)