Sez. 1, Sentenza n. 5627 del 09/06/1990 (Rv. 467614 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CASA PER CIVILI ABITAZIONI - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CASA PER CIVILI ABITAZIONI - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La qualità di casa per civile abitazione, al fine del godimento delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408, va riscontrata sulla base dell'intrinseca attitudine dell'immobile ad ospitare nuclei familiari, in relazione alla sua oggettiva struttura e funzionalità al momento dell'ultimazione, nonché alla sua classificazione catastale, e, pertanto, non può essere affermata o negata alla stregua soltanto dell'uso cui il bene risulti in concreto adibito. (V 2338/82, mass n 420220; (V 4375/79, mass n 400900).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)