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Sez. 1, Sentenza n. 1873 del 05/03/1999 (Rv. 523864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE | Legittimazione - Condizioni - Sussistenza di un interesse giuridico e non di mero fatto - Legittimazione di enti o di singoli cittadini ad intervenire ad "adiuvandum" in procedimento relativo a referendum quali portatori di un interesse alla conservazione delle leggi in vigore - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE

Non è configurabile un diritto soggettivo o un interesse legittimo del cittadino o di enti alla conservazione delle leggi in vigore, in quanto al procedimento referendario resta estraneo qualunque soggetto diverso da quelli cui la disciplina referendaria conferisce specifiche funzioni; deve pertanto escludersi che un singolo cittadino o un ente possano adire in proposito il giudice o intervenire ad "adiuvandum" in un procedimento, atteso che la legittimazione ad agire - e quindi il relativo interesse - si radica sempre su di una situazione sostanziale e perciò il potere di azione o di intervento, sia pure solo adesivo, può configurarsi unicamente se l'interesse di cui si invoca la protezione sia giuridico e non di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 105, Costituzione art. 71, Costituzione art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)