Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 24/01/2003 (Rv. 559975 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE | Interesse del terzo legittimato all'intervento - Natura - Interesse di mero fatto - Sufficienza - Esclusione - Titolarità di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di lesione nel caso di soccombenza dell'adiuvato - Necessità - Fattispecie, anteriore alla legge n. 281 del 1998, in tema di intervento di un'associazione dei consumatori nel giudizio promosso nei confronti del gestore di un servizio telefonico.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (Nella specie - concernente un giudizio instaurato anteriormente alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che ha disciplinato la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti - la S.C., ha dichiarato inammissibile l'intervento del Codacons in un giudizio promosso nei confronti della Telecom Italia SpA da un utente che contestava l'esattezza del computo del traffico telefonico addebitatogli nel corso di un bimestre).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)