Sez. 1, Ordinanza n. 18161 del 03/07/2025 (Rv. 675796-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dall’imprenditore - Criterio di valutazione - Potenzialità dannosa - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con riserva, per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve aversi riguardo alla potenzialità dannosa dell'atto per i creditori, la quale non può essere mai disgiunta dalla possibilità che quell'atto risulti poi, secondo i migliori auspici, utile e profittevole, spettando al Tribunale, in sede di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, sindacare la ragionevolezza della scelta dell'imprenditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la natura di atto di ordinaria amministrazione di un accordo per la fornitura di merce stipulato tra la ricorrente e la società poi fallita e, dunque, la natura prededucibile dei relativi crediti, ritenendo a tal fine non decisiva la circostanza dedotta relativa all'utilità del mantenimento dei rapporti commerciali con i clienti).
Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)