Sez. 5, Sentenza n. 16734 del 09/08/2016 (Rv. 641063 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Presupposti - Attività economica - Nozione - Sfruttamento del bene - Percezione di un corrispettivo - Necessità - Redditività dell'attività - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema d'IVA, è soggetto passivo chiunque eserciti un'attività economica che, ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 77/388/CE, oggi sostituito dall'art. 9 della direttiva n. 112/2006/CE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, comprende ogni operazione di "sfruttamento" del bene, da intendersi come possibilità di trarre da esso in modo stabile un'utilità sotto forma di corrispettivo, mentre non integra presupposto impositivo la "redditività" dell'attività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto dovesse considerarsi soggetto passivo dell'IVA un comune il quale ritraeva una stabile utilità, sotto forma di corrispettivo, dalla concessione della rete locale del gas).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)