Sez. 5, Sentenza n. 20713 del 01/10/2014 (Rv. 632621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Presupposti - Attività economica - Nozione - Sfruttamento del bene - Percezione di un corrispettivo - Necessità - Redditività dell'attività - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, è soggetto passivo chiunque eserciti un'attività economica che, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE (norma oggi sostituita senza apprezzabile variazioni dall'art. 9 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE), come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, comprende ogni operazione di "sfruttamento" del bene, da intendersi come possibilità di trarre da esso in modo stabile un'utilità sotto forma di corrispettivo, mentre va esclusa la "redditività", intesa come idoneità dell'attività a produrre reddito integri un presupposto impositivo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso dell'eccedenza di IVA, assolta da ente comunale in relazione alle spese di ristrutturazione e illuminazione di un impianto sportivo, concesso in uso a terzi, motivato dal giudice di merito con riferimento all'esiguità dei ricavi procurati dalla gestione del bene).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)