diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 51986 del 02/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268762 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Dimora - Luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - Riconducibilità alla stessa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268762-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo. (Fattispecie relativa ad una comunità terapeutica che ospitava l'imputato in regime di arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)