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Sez. 1 - , Sentenza n. 31769 del 25/09/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 280198 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Luogo di privata dimora - Individuazione - Necessità che vi soggiornino altre persone - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280198-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari sono fruibili in un luogo di privata dimora, appartenente all'indagato o a un soggetto terzo, presso il quale non è necessario che vi soggiornino altre persone, appartenenti o meno alla cerchia familiare dell'indagato, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., autorizzare chi trovasi sottoposto a tale misura ad allontanarsi dal luogo degli arresti per provvedere alle indispensabili esigenze di vita o per fronteggiare situazioni di assoluta indigenza. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di una persona qualificatasi come "amico" dell'istante, sull'erroneo presupposto che solo la presenza di congiunti o persone legate a questi da vincoli affettivi possa garantire un "controllo sociale" idoneo ad incidere sulle sue scelte di vita ed evitare che la revocabilità "ad nutum" della disponibilità dell'ospitante all'accoglienza renda la misura gradata "una sorta di lasciapassare per uscire dal carcere").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)