diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 44234 del 24/10/2005 Cc. (dep. 05/12/2005) Rv. 232849 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Tutela dell'attività bancaria e finanziaria - Omessa segnalazione da parte di un istituto bancario di un'operazione sospetta - Reato di cui all'art. 2638 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232849-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

L'omessa segnalazione all'Ufficio italiano cambi (UIC) di un'operazione sospetta da parte del responsabile di un istituto bancario, punita quale illecito amministrativo dalla legge 197 del 1991, non rientra tra le ipotesi di reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). (La Corte ha chiarito che tale ultima norma tutela la funzione amministrativa di vigilanza 'tipicà attribuita alle autorità pubbliche, tra le quali non può farsi rientrare l'UIC, che svolge - in particolare attraverso il sistema delle segnalazioni, ad opera di intermediari finanziari, imprese o liberi professionisti, di operazioni sospette - funzioni di prevenzione e contrasto, sul piano finanziario, del riciclaggio e dell'usura, che non hanno tuttavia ad oggetto immediato il controllo di tali soggetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)