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Sez. 6, Sentenza n. 17290 del 13/01/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234533 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reati societari - False comunicazioni all'autorità di vigilanza - Elemento oggettivo - Ostacolo alla vigilanza - Contenuto.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234533-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), la condotta del presidente di un istituto di credito soggetto alla vigilanza che invii alla Banca d'Italia una nota, ancorché successiva all'ispezione, contenente controdeduzioni al verbale ispettivo, con la quale si espongano fatti materiali, oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero - nella fattispecie consistenti nelle condizioni economiche e finanziarie che si riflettono sulle previsioni di perdite di un'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione - considerato che si tratta di comunicazione pertinente e rilevante al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza e che alla falsità dei fatti esposti consegue l'ostacolo alla vigilanza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)