Sez. U, Sentenza n. 3355 del 18/03/1992 (Rv. 476327 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Fondo privato - Autorizzazione dell'occupazione per un biennio - Espropriazione sostanziale - Opera pubblica - Costruzione antecedente o successiva alla scadenza del biennio - Conseguenze - Equivalente in danaro dell'immobile perduto - Diritto - Insorgenza - Riferimento temporale.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Quando l'occupazione del fondo privato, autorizzata per un biennio, non sia seguita dal provvedimento espropriativo, ed il bene sia acquisito in proprietà dell'Amministrazione per effetto della sua irreversibile trasformazione con la costruzione dell'opera pubblica, la data in cui si verifica tale acquisto, e cioè il giorno della scadenza di quel biennio, se detto evento sia intervenuto in corso di esso, ovvero, se successivo, il giorno del verificarsi del medesimo, segna l'insorgenza del diritto del privato di ottenere l'equivalente in denaro dell'immobile perduto, e, quindi, il momento a partire dal quale non possono essere riconosciuti ulteriori crediti inerenti all'occupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)