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Sez. 1, Sentenza n. 3292 del 07/04/1994 (Rv. 486073 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | "Occupazione appropriativa" - Fatto illecito estintivo del diritto di proprietà - Momento perfezionativo - Piano di edilizia economica e popolare - Adozione - Irreversibile trasformazione del fondo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486073-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

In tema di "occupazione appropriativa", il fatto illecito, estintivo del diritto di proprietà del privato, con la conseguente sua legittimazione all'azione di risarcimento del danno, si perfeziona al momento della irreversibile trasformazione del fondo, consistente in un suo radicale mutamento fisico, non essendo sufficiente che abbia comunque subito una manipolazione, né che venga di fatto impiegato nel soddisfacimento di interessi generali, e neppure, quindi, la semplice adozione di un piano di edilizia economica e popolare, che non implica la radicale trasformazione del suolo ancorché questo sia vincolato alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)