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Sez. 2, Sentenza n. 3428 del 20/10/1975 (Rv. 377589 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE - FACOLTA DEL GIUDICE DI RIFERIRE SU ILLECITI DISCIPLINARI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - POTERE DISCREZIONALE - ISTANZA DI PARTE - OBBLIGO DI PROVVEDERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377589-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE - FACOLTA DEL GIUDICE DI RIFERIRE SU ILLECITI DISCIPLINARI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - POTERE DISCREZIONALE - ISTANZA DI PARTE - OBBLIGO DI PROVVEDERE - INSUSSISTENZA.*

La facolta di riferire alle autorita che esercitano il potere disciplinare sugli avvocati e sui procuratori costituisce l'oggetto di un potere discrezionale ex officio da parte del giudice. Di conseguenza, la eventuale sollecitazione che una parte del processo rivolta al giudice per l'Esercizio della facolta medesima non puo essere configurata come una domanda, in senso tecnico-processuale, in ordine alla quale sussista l'Obbligo di provvedere a norma dell'art 112 cod proc civ. (V 837/70, mass n 346188; 1038/67, mass n 327378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)