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Sez. 1, Sentenza n. 837 del 27/03/1970 (Rv. 346188 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE ANCHE NON RIPETIBILI CAUSATE DALLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTA E PROBITA PROCESSUALE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DOVERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LORO LIQUIDAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346188-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE ANCHE NON RIPETIBILI CAUSATE DALLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTA E PROBITA PROCESSUALE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DOVERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LORO LIQUIDAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La norma dell'art 92, comma primo, cod proc civ, che prevede, tra l'altro, la condanna di una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte per violazione dell'art 88 stesso codice, conferisce al giudice di merito una facolta discrezionale il cui Esercizio non e censurabile nel giudizio di Cassazione. Peraltro, la circostanza che la statuizione su dette spese costituisca un potere discrezionale, non esime il giudice di merito dal dovere di provvedere alla loro liquidazione, non diversamente dalla pronuncia sulle spese ripetibili delle quali deve liquidare l'ammontare. Non puo, pertanto, il giudice di merito limitarsi a porle genericamente a carico della parte senza indicarle e senza neppure liquidarle in una somma globale. (V 172-70, massima n 344951 28-70, massima n 344646 1755-68, massima n 333644 927-67, massima n 327152 ed altre numerose conformi)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)