Sez. 3, Sentenza n. 3242 del 19/04/1990 (Rv. 466717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LOCAZIONE DISCIPLINATI DALLA LEGGE 392 DEL 1978 - CAUSE DI RECESSO PER NECESSITÀ - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LOCAZIONE DISCIPLINATI DALLA LEGGE 392 DEL 1978 - CAUSE DI RECESSO PER NECESSITÀ - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI - APPLICABILITÀ.*
Le controversie relative a rapporti di locazione, quali disciplinate dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, comprese le cause di recesso per necessità del locatore, sono soggette al regime ordinario della sospensione feriale dei termini processuali, preveduto dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, né, ad attrarle al regime derogatorio, di esclusione della sospensione, preveduto dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 dello ordinamento giudiziario, vale la circostanza che ad esse si applichino le norme sul rito del lavoro, giacché ciò comporta un'assimilazione relativa solo ai modi dello svolgimento del processo. (V 1305/89, mass n 462159; (V 66/89, mass n 461304; (Conf 1823/87, mass n 451185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)