Sez. 3, Sentenza n. 1823 del 20/02/1987 (Rv. 451185 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - GIUDIZIO PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - GIUDIZIO PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
Le cause di recesso del locatore ex art. 59 della legge n. 392 del 1978, cosiddetta dell'equo canone, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale sebbene siano regolate dal rito del lavoro (a seguito del rinvio agli articoli da 43 a 57 contenuto nel successivo articolo 74 della medesima legge), dal momento che l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 - stabilendo che la sospensione non si applica, tra le altre, alle controversie previste dal nuovo testo dell'art. 409 cod. proc. civ. (controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie) - fa riferimento alla natura della causa e non al rito dal quale viene disciplinata. (V 4067/82, mass n 422040; (V 6645/82, mass n 424276).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)