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Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 26/04/1971 (Rv. 351393 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351393-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA.*

A norma dell'art 2310 cod civ, applicabile anche alle societa di capitali in forza dell'art 2452 dello stesso codice, dall'iscrizione (e temporaneamente dall'adempimento delle formalita previste dall'art 100 disp att cod civ) della nomina dei liquidatori, la rappresentanza della societa, anche in giudizio, spetta ai liquidatori medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)