Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 26/03/2003 (Rv. 561429 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Norme sulla liquidazione delle società per azioni - Applicabilità - Rappresentanza della società in liquidazione - Rappresentanza giudiziale - Spettanza ai liquidatori - Dal momento della iscrizione della nomina degli stessi - Esclusività della rappresentanza - Condizioni - Mancanza di limitazioni all'ambito dei relativi poteri risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina - Liquidatore di società cooperativa - Dimostrazione del proprio potere - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Per effetto del richiamo operato dall'art. 2516 cod. civ., si applicano alle società cooperative le norme sulla liquidazione delle società per azioni, tra le quali l'art. 2452 cod. civ., che rende applicabile anche alle società di capitali l'art. 2310 dello stesso codice, a norma del quale la rappresentanza della società, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina. E poiché la società cooperativa in liquidazione è rappresentata per legge dal liquidatore, questi non è tenuto a dimostrare i suoi poteri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)