Sez. U, Sentenza n. 473 del 02/03/1964 (Rv. 300607 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPOSIZIONE - MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPOSIZIONE - MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
La legge sull' IGE (DL 9 gennaio 1940 n 2 convertito in legge 19 giugno 1940 n 762) non contiene alcuna norma che precluda l'Azione giudiziaria a chi non abbia esperito la via gerarchica in Sede amministrativa secondo la previsione dell'art 52 della legge stessa, sicche il ricorso ivi previsto e solo facoltativo per i contribuenti che lamentino la lesione di un loro diritto soggettivo. Ed infatti, posta l'autonomia del processo ordinario rispetto a quello di accertamento tributario, alla stregua della regola fondamentale che assicura contro gli Atti della pubblica amministrazione la tutela dei diritti innanzi all'autorita giudiziaria ordinaria (art 113 Costituzione), lo esperimento o meno del ricorso gerarchico e del ricorso alle commissioni amministrative, tranne espressa disposizione in contrario, non puo costituire condizione o presupposto per la proponibilita dell'Azione giudiziaria in ordine alla questione sostanziale sul debito d'imposta.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)