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Sez. U, Sentenza n. 473 del 02/03/1964 (Rv. 300607 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPOSIZIONE - MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300607-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPOSIZIONE - MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*

La legge sull' IGE (DL 9 gennaio 1940 n 2 convertito in legge 19 giugno 1940 n 762) non contiene alcuna norma che precluda l'Azione giudiziaria a chi non abbia esperito la via gerarchica in Sede amministrativa secondo la previsione dell'art 52 della legge stessa, sicche il ricorso ivi previsto e solo facoltativo per i contribuenti che lamentino la lesione di un loro diritto soggettivo. Ed infatti, posta l'autonomia del processo ordinario rispetto a quello di accertamento tributario, alla stregua della regola fondamentale che assicura contro gli Atti della pubblica amministrazione la tutela dei diritti innanzi all'autorita giudiziaria ordinaria (art 113 Costituzione), lo esperimento o meno del ricorso gerarchico e del ricorso alle commissioni amministrative, tranne espressa disposizione in contrario, non puo costituire condizione o presupposto per la proponibilita dell'Azione giudiziaria in ordine alla questione sostanziale sul debito d'imposta.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)