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Sez. U, Sentenza n. 4582 del 14/07/1981 (Rv. 415296 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RICORSI - AL MINISTERO DELLE FINANZE - RINUNCIA DELL'INTERESSATO E PROPOSIZIONE DIRETTA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415296-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RICORSI - AL MINISTERO DELLE FINANZE - RINUNCIA DELL'INTERESSATO E PROPOSIZIONE DIRETTA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITA.*

In tema di imposte, quando si lamenti la lesione di un diritto soggettivo-attesa l'autonomia del processo ordinario rispetto quello di accertamento tributario, alla stregua della regola fondamentale (art 113 cost) che assicura contro gli Atti della pa la tutela dei diritti innanzi all'AGO - l'esperimento o meno del ricorso gerarchico, tranne espressa disposizione contraria, non puo costituire condizione o presupposto di proponibilita dell'Azione giudiziaria in ordine alla questione sostanziale sul debito d'imposta. Pertanto, in tema di infrazioni all'IGE la previsione, ex art 56 della legge 7 gennaio 1929 n 4, del ricorso al ministero delle Finanze avverso l'ordinanza dell'intendente di finanza, di cui all'art 55 della stessa legge, non esclude che l'interessato, rinunciando a detto ricorso, possa proporre direttamente innanzi al giudice ordinario l'Azione di accertamento negativo dell'esistenza dell'Obbligo tributario. (V 624/75, mass n 373942; (Conf 473/64, mass n 300607).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., DPR 04/02/1955 num. 72, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)