diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3525 del 12/06/1985 (Rv. 441144 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AD UN DETERMINATO MEZZO DI DIFFUSIONE - DIFFERENZE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DIPENDENTE DELLA RAI NON INSERITO NELLA DIREZIONE SERVIZI GIORNALISTICI.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441144-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AD UN DETERMINATO MEZZO DI DIFFUSIONE - DIFFERENZE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DIPENDENTE DELLA RAI NON INSERITO NELLA DIREZIONE SERVIZI GIORNALISTICI.*

Per attività giornalistica - i cui connotati tipici, per la Rilevanza pubblicistica (con riflessi costituzionali) di essa (art. 21 cost.), vanno desunti in via primaria dalle norme di legge in materia e non già dalla disciplina collettiva, ancorché di questa non possa disconoscersi l'efficacia integrativa - deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato mezzo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene intellettuali, di semplice collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, tenuta di archivi, segreteria ecc.), che non possono definirsi, a vari livelli, impiegatizie. (nella specie, i giudici di merito avevano qualificato come intrinsecamente giornalistica l'attività di un dipendente della RAI che, sebbene non inserito nella direzione servizi giornalistici, aveva curato servizi e rubriche di carattere culturale. La S.C. ha confermato la decisione di merito enunciando il principio che precede). (Conf 625/82, mass n 418390).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)