Sez. L, Sentenza n. 390 del 12/01/2009 (Rv. 606181 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 2, comma 4, del d.l. n. 318 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 402 del 1996 - Giornalisti e praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione straordinaria - Minore contribuzione per la loro assunzione a tempo determinato per la durata massima di dodici mesi - Fondamento - Conseguenze - Divieto posto dalla contrattazione collettiva di categoria di rinnovare, per lo stesso soggetto, il contratto a termine stipulato per periodo inferiore a dodici mesi - Limite al beneficio contributivo - Esclusione - Fondamento e portata - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'art. 2, comma 4, del d.l. n. 318 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 402 del 1996, ha previsto, in via transitoria sino al 31 dicembre 1998, una più favorevole disciplina contributiva (tramite l'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 e cioè della riduzione dell'onere contributivo a carico del datore nella stessa misura stabilita per gli apprendisti, in base alla legge n. 25 del 1955 e successive modificazioni) allo scopo di incentivare l'assunzione, a tempo determinato, di giornalisti e praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione straordinaria, a condizione che il contratto a termine non abbia una durata superiore a dodici mesi. Ne consegue che il diritto alla minore contribuzione per il periodo massimo di dodici mesi, in quanto previsto da norma previdenziale che opera soltanto nei rapporti tra datore di lavoro ed ente previdenziale, non può essere limitato da una previsione della contrattazione collettiva di categoria che impedisca la rinnovazione, nei confronti del medesimo lavoratore e sino alla concorrenza della durata massima annuale, del contratto a termine ove questo abbia avuto una durata minore di dodici mesi, né, al fine di rendere operante il limite stabilito da detta contrattazione, è possibile far leva sul rinvio alla medesima fonte recato dall'art. 3 dello stesso d.l. n. 318 del 1996, il quale si riferisce agli elementi retributivi rilevanti ai fini previdenziali e, dunque, disciplina una materia estranea al beneficio contributivo di cui al citato art. 2. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso, in base al divieto di rinnovazione del contratto a termine posto dall'art. 4 del CCNL dei giornalisti del 1995, la possibilità di applicare il beneficio della minor contribuzione di cui al d.l. n. 318 n. 1996 nel caso di contratto a tempo determinato stipulato inizialmente per la durata di sei mesi e poi prorogato di ulteriori sei mesi in favore del medesimo giornalista).
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1996 num. 402, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 2 com. 4, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)