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Sez. L, Sentenza n. 16524 del 22/11/2002 (Rv. 558664 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 25, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Applicabilità ai contributi assistenziali - Sussistenza - Fattispecie relativa all'applicazione dei benefici in relazione all'assunzione di giornalisti iscritti nelle liste di mobilità.
Stato
decisa il 2002-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558664-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

I benefici contributivi previsti dall'art. 25, nono comma, della legge n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità trovano applicazione per tutti i contributi dovuti per tali lavoratori, ivi compresi quelli assistenziali, a prescindere dalla natura della contribuzione e dalla identificazione dell'ente previdenziale destinatario. (Nella specie, con riferimento all'assunzione di giornalisti iscritti nelle liste di mobilità, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva disatteso la pretesa dell'INPS di limitare il beneficio in questione ai soli contributi previdenziali dovuti all'INPGI, ai sensi dell'art. 7, tredicesimo comma, della legge n. 223 del 1991, con esclusione di quelli di natura assistenziale dovuti allo stesso INPS).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 13 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)