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Sez. U, Sentenza n. 2176 del 13/04/1981 (Rv. 412897 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLA GRAVITA DEI FATTI ADDEBITATI E L'ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE IRROGATA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - VIZI DENUNCIABILI.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412897-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLA GRAVITA DEI FATTI ADDEBITATI E L'ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE IRROGATA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - VIZI DENUNCIABILI.*

Gli apprezzamenti del consiglio nazionale forense, in Sede di procedimento disciplinare, circa la gravita dei fatti e l'adeguatezza della sanzione irrogata dal locale consiglio dell'ordine, sono censurabili con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ, per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. (nella specie, con riguardo alla sanzione della radiazione dall'albo, a carico di procuratore responsabile di reiterate emissioni di cambiali andate in protesto, la suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto insufficiente la motivazione che aveva mancato di valutare nel complesso la condotta dell'incolpato, anche con riguardo al successivo adempimento dei debiti cartolari, e che non aveva spiegato le ragioni dell'applicazione della piu grave fra le sanzioni previste dall'ordinamento professionale). (V 2162/78, mass n 391548).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)