Sez. U, Sentenza n. 2162 del 06/05/1978 (Rv. 391548 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - VALUTAZIONI DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - VALUTAZIONI DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense sulla concreta sussistenza dei fatti addebitati, sulla loro non conformita alla dignita ed al decoro della professione, sull'adeguatezza della sanzione inflitta dal consiglio dell'ordine, si traducono in un apprezzamento di merito non censurabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione. (V 110/70, mass n 344833).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)